Applicazione dell’art. 11 comma 2 della Legge 125 del 6 agosto 2015 – Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila

Data:
9 Febbraio 2021

In riferimento alle diverse richieste di parere pervenute da parte degli iscritti sull’applicazione dell’art. 11, comma 2, della Legge n. 125 del 06 agosto 2015, il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità dei presenti, nella seduta del 04 febbraio 2021 ha così deliberato:
Per i lavori relativi alla ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 l’incompatibilità del Direttore dei lavori, così come esplicitata al comma 2 dell’art. 11 della Legge 125/2015, è riferita alle seguenti circostanze:
a) rapporti diretti, di natura professionale, commerciale o di collaborazione, del Direttore dei lavori con l’Impresa affidataria negli ultimi tre anni. Eventuali rapporti del Direttore dei lavori con l’Impresa esecutrice se diversa da quella affidataria non sono causa di incompatibilità;
b) l’inciso “anche in subappalto” è da intendersi relativo a rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, resi in forma di subappalto da parte del Direttore dei lavori nei confronti dell’impresa affidataria negli ultimi tre anni;
c) nessun vincolo viene posto per eventuali rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, del Direttore dei lavori nei confronti dei subappaltatori avuti negli ultimi tre anni;
d) l’articolato, proprio per la sua estensione, non pone questioni di incompatibilità tra il Direttore dei lavori ed i subappaltatori ma solo tra Direttore dei lavori ed Impresa affidataria;
e) “rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa impresa affidataria”. Nel caso specifico è da intendersi, in applicazione degli articoli 74 e 77 del Codice Civile, il rapporto di parentela entro il sesto grado. Nulla la Legge precisa su rapporti di affinità, di coniugio o di altro tipo.