Il Consiglio dell’Ordine, nella riunione del 30 luglio 2020
- visto il protocollo di intesa sottoscritto dagli Ordini Professionali delle Regione Abruzzo con il Dipartimento della Protezione Civile in data 21 luglio 2009;
- visto l’aggiornamento dello schema di convenzione sottoscritto dagli Ordini Professionali delle Regione Abruzzo con U.S.R.A. ed U.S.R.C. nella sua stesura del 06 novembre 2013;
- tenuto conto che tra le attività professionali richieste per il ripristino dell’agibilità sismica degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 06 aprile 2009 possono essere ricomprese anche quelle relative alla rimozione dei puntelli degli edifici stessi
- all’unanimità dei presenti, ha deliberato il seguente criterio tariffario:
per le prestazioni in essere ovvero per le prestazioni riferite a lavori per i quali non sia stato ancora liquidato lo stato finale, l’attività professionale per la rimozione dei puntelli viene ad essere compensata applicando la categoria Ib con le prestazioni parziali a+b+c+f+g+l di cui alla Tabella B della Legge 143/49. La prestazione parziale di cui alla lettera c si intende eseguita, su dichiarazione del professionista, con le istruzioni operative, anche verbali, fornite man mano durante le fasi di rimozione dei puntelli.