Il collaudo statico delle costruzioni è disciplinato dall’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre che dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e dalle altre disposizioni applicabili.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto iscritto all’Albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera.
Elenco nominativo locale in corso di predisposizione
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila sta predisponendo l’elenco nominativo degli iscritti disponibili a svolgere incarichi di collaudo statico e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’elenco sarà pubblicato in questa pagina al termine della raccolta delle disponibilità, delle verifiche dei requisiti e dei conseguenti adempimenti da parte dell’Ordine.
La mancata presenza nell’elenco, durante la fase di predisposizione, non costituisce attestazione dell’assenza dei requisiti professionali previsti dalla legge.
Designazione della terna
Nei casi previsti dall’art. 67 del D.P.R. 380/2001, quando non esiste il committente e il costruttore esegue in proprio, il costruttore deve chiedere all’Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore.
Per conoscere documentazione, modalità di protocollazione, eventuali diritti e tempi del procedimento è necessario rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine.
Verifica dell’iscrizione professionale
L’iscrizione all’Albo e la relativa anzianità possono essere verificate attraverso l’Albo Unico nazionale degli Ingegneri.
Avvertenza: l’iscrizione all’Albo da almeno dieci anni costituisce un requisito necessario; l’accettazione dello specifico incarico richiede anche la verifica dell’indipendenza e dell’assenza delle incompatibilità previste dalla legge.