Modalità e termini per l’autocertificazione dell’aggiornamento professionale 2026 (CFP Informali) – Anno di riferimento 2025

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 marzo 2026, sarà attiva sulla piattaforma www.formazionecni.it la procedura per la presentazione delle istanze di Autocertificazione dell’aggiornamento informale, relative all’attività professionale dimostrabile espletata nel corso dell’anno 2025. (Circ. CNI n. 364/XX Sess./2025)

Data:
29 Dicembre 2025

In vigore dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 marzo 2026

1. Modalità di accesso e registrazione

Per l’inoltro dell’istanza è propedeutica la registrazione al portale unico dei servizi della Fondazione CNI all’indirizzo https://www.formazionecni.it/ alla voce “Richiesta CFP”. In fase di accreditamento, l’iscritto dovrà fornire un indirizzo e-mail ordinario (non PEC), che costituirà l’identificativo univoco per i successivi accessi. In alternativa, è consentito l’accesso mediante i sistemi di identità digitale SPID o CIE.

2. Assegnazione e verifica dei CFP

L’invio dell’autocertificazione comporta l’attribuzione immediata di 15 CFP (valevoli per l’anno 2025). Si precisa, tuttavia, che ai sensi del vigente Regolamento e del “Nuovo Testo Unico 2026.0”, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) provvederà alla verifica sistematica delle dichiarazioni rese. L’esito di tali controlli potrà comportare la rideterminazione, anche in senso riduttivo, dei crediti inizialmente assegnati.

A tal fine, si rammenta che l’istanza dovrà contenere una descrizione analitica e dettagliata delle attività di aggiornamento svolte in correlazione a incarichi professionali o attività lavorative dipendenti, purché regolarmente documentabili.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Non conseguono CFP a seguito della presentazione dell’autocertificazione:

  • i nuovi iscritti all’Albo da meno di 6 mesi nell’anno cui si riferisce l’autocertificazione;
  • gli iscritti che hanno usufruito di un esonero superiore ai 6 mesi nell’anno cui si riferisce l’autocertificazione, fatte salve le deroghe specificate al successivo art.11 del presente Testo Unico.

3. Oneri di segreteria

La presentazione dell’autocertificazione è subordinata al versamento di un diritto di segreteria pari a 7,00 euro (IVA esente), destinato alla copertura dei costi istruttori e di validazione. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla sottomissione della pratica tramite i circuiti di pagamento integrati nella piattaforma (carta di credito o bonifico SEPA Direct).

4. Ulteriori attività informali (Art. 5.3 Testo Unico 2025)

Entro il medesimo arco temporale (1° gennaio – 31 marzo 2026), gli iscritti potranno richiedere il riconoscimento di CFP per le seguenti attività qualificate riconducibili all’ambito dell’Ingegneria svolte nel 2025:

  • Pubblicazioni editoriali (articoli tecnici, monografie, contributi su volume);
  • Conseguimento di brevetti;
  • Partecipazione certificata a commissioni o gruppi di lavoro;
  • Partecipazione a commissioni per gli Esami di Stato.

Per tali specifiche istanze (ex art. 5.3), non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria. Anche in questo caso, il riconoscimento definitivo è subordinato all’esito favorevole delle attività di controllo predisposte dagli organi competenti.