ADDENDUM PROCEDURA ORGANIZZATIVA DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO DELLADIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN CANTIERE

Data:
18 Luglio 2020


introduzione del Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia dell’Aquila Ing. Pierluigi De Amicis


L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, in riferimento all’attuazione delle misure anticontagio nei cantieri, cosi come stabilite dai protocolli emergenziali, sulla base delle conoscenze continuamente aggiornate e validate sulla diffusione del contagio da Covid-19, sulla scorta dell’insieme di informazioni sviluppate sistematicamente, ha sentito l’esigenza di fornire indicazioni ai CSE per un poter indirizzare ad un comportamento univoco.

L’intento e quello di voler fornire un orientamento comune da potersi applicare in tutti i cantieri, anche, e forse soprattutto, in quelli dove non e prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione.

Il Coordinatore deve essere in possesso di specifici requisiti per poter esercitare l’attività. Per quanto riguarda il percorso formativo, il Coordinatore deve possedere un titolo di studio (diploma, laurea o laurea magistrale) esclusivamente in discipline tecniche che, per ordinamento degli studi, non comprendono insegnamenti in campo sanitario.

Al Coordinatore non possono essere demandate attività sanitarie e specifiche come ad esempio quelle relative ad un rischio biologico generico quale e il COVID-19. Il Coordinatore, oltre a sconfinare dal proprio campo esercitando professioni per cui non e abilitato, potrebbe rischiare di assumere atteggiamenti ed iniziative inutili se non addirittura controproducenti. In tal senso e bene evidenziare che un’errata valutazione del rischio biologico ed un’inadeguata individuazione delle misure di contenimento potrebbe comportare la diffusione del virus vanificando gli sforzi da tutti compiuti per impedire il diffondersi della pandemia.

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono, in via del tutto generale, quelli di analizzare i rischi specifici del singolo cantiere per prevenirli o ridurli a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Compiti diversi, quali la valutazione di rischi biologici presenti in un singolo cantiere come in ogni altro luogo, non possono essere demandati o assunti dal Coordinatore in quanto non inquadrabili nei rischi relativi allo specifico cantiere e per i quali occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, a prescindere dal luogo ove la stessa si possa venire a trovare. La valutazione del rischio biologico generico non e da trattarsi alla stessa stregua del rischio specifico che può essere presente in un dato cantiere, ma deve essere affrontata ed analizzata per poter minimizzare il rischio stesso in via del tutto generale dato che i rischi sono del tutto analoghi in ogni luogo ove si possono svolgere le attività umane.

Da queste considerazioni di carattere generale, fermo restante la necessita di tutelare chiunque possa accedere ad un cantiere, prendono spunto le presenti indicazioni che, come anticipato, potranno rivestire ruolo ancor maggiori in quei cantieri ove non essendo prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza potrebbero insorgere problematiche ancor più pesanti per l’intera collettività.

Le necessarie integrazioni al PSC per l’applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, proprio non potendosi individuare il rischio da COVID-19 come un rischio specifico del cantiere e non essendo competenza del Coordinatore trattare il rischio biologico generico, devono essere trattate come appendice al PSC e non come aggiornamento del PSC stesso. Non è e non può essere compito del Coordinatore entrare nell’analisi di un rischio generico che, oltretutto, e stato affrontato e trattato con atti emergenziali quali ad esempio il protocollo MIT del 24 aprile 2020 – costituente l’allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, il rapporto ISS COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanita o la Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020.

Compito del Coordinatore deve essere quello di riportare le procedure già emanate nell’apposito allegato al PSC rendendole attuabili nello specifico cantiere alla luce dei rischi specifici già individuati per il cantiere stesso. Sara poi compito del CSE vigilare sull’esistenza di specifiche procedure all’interno del POS la cui attuazione non può che essere controllata e di responsabilità del datore di lavoro, anche per il tramite delle figure professionali individuate o incaricate all’interno dell’organizzazione aziendale.

Il PSC e il documento generale di indirizzo che, proprio per sua natura, deve individuare ed analizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle varie fasi lavorative. Ogni aspetto di dettaglio relativo alle singole procedure viene trattato nel POS redatto a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice e delle eventuali subappaltatrici che è sottoscritto, oltre che dal datore di lavoro, dal Medico competente, dal RSPP e dal RLS o, in alternativa a quest’ultimo, dal RLST. La sottoscrizione del POS da parte del Medico competente, del RSPP e del RLS e intesa come effettiva presa visione del POS medesimo da parti dei soggetti aventi competenza nell’attuazione dello stesso e di verifica preventiva e condivisione di ogni singola procedura da attuarsi.

In maniera del tutto analoga spetta al CSE non la verifica e/o il controllo dell’attuazione delle singole procedure ma la vigilanza sull’esistenza delle singole procedure delle cui attuazione sarà, anche in linea con l’art. 2087 del codice civile, responsabile il datore di lavoro anche per il tramite del Direttore di cantiere o del Preposto.

Per l’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 all’interno dei cantieri sarà necessario per l’Appaltatore sostenere delle spese che, seguendo il D. Lgs. 81/08, in parte potrebbero essere trattate come oneri per la sicurezza (quali ad esempio i DPI) ed in parte come costi per la sicurezza (quali ad esempio gli ulteriori servizi igienici), con il relativo dovuto distinguo anche per l’individuazione del soggetto a cui viene ad essere imputata la relativa spesa. Ulteriore riflessione deve essere fatta circa le eventuali misure di ristoro per le spese sostenute, parziali o totali, che potranno essere riconosciute al datore di lavoro da parte dello Stato nelle più diverse forme possibili.

Si ritiene che il Coordinatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’’allegato 7 al D.P.C.M. del 26 marzo 2020 nelle sue premesse “Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costiha il compito di valutare quali possano essere le somme necessarie per l’attuazione delle misure anticontagio all’interno del cantiere producendo un elaborato che però diversifichi, per quanto su esposto, tali somme dai costi per la sicurezza: l’elaborato già nella sua denominazione – ad esempio “valutazione economica delle misure anticontagio” – potrebbe dar evidenza di tale distinguo.

Compito ben diverso sarà quello di andare a quantificare a consuntivo, ove necessario, tali somme individuando puntualmente la tipologia delle misure anticontagio effettivamente adottate ed i relativi quantitativi, depurandole delle eventuali forme di sussidio pubblico. La rendicontazione delle somme, sicuramente per la quantificazione dei DPI utilizzati, presenta evidenti difficolta anche proprio per la natura stessa dei dispositivi di protezione individuale che, si ribadisce, non ri ritiene possano essere indicati come costi.

Sempre in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato 7 al D.P.C.M. del 26 marzo 2020 nelle sue premesse “Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi” con la “valutazione economica delle misure anticontagio” nelle quali devono essere ricompresi gli onorari spettanti al CSE chiamato d’imperio ad attività straordinarie e non certo ipotizzabili al momento dell’affidamento dell’incarico. L’attuazione delle misure anticontagio, ma ancor più le attività propedeutiche poste in caso al CSE, in analogia a quanto previsto dal D.M. 04 aprile 2001, Tabella B, sono da compensarsi nella misura del 25% dell’onorario contrattualizzato per la prestazione di CSE per “Adeguamento del Piano e del Fascicolo, art. 5/1/b”.

Il Presidente

Ing. Pierluigi De Amicis


Procedura Cantieri COVID-Completo

Allegato: Procedura-Cantieri-COVID-Completo.pdf